Regolamento del Municipio
Roma IX
del Comune di Roma

Deliberazione del Consiglio del IX Municipio n. 2 del 14 gennaio 2002 modificata con Deliberazioni del Consiglio del IX Municipio n. 20 del 18 luglio 2002, n. 30 del 5 settembre 2002, n. 31 del 16 settembre 2002, n. 2 del 30 gennaio 2003 e n. 1 del 10 febbraio 2004


CAPO I
(Principi generali)

Articolo 1
(Municipio)

  1. Il Municipio rappresenta la comunità delle persone che vivono sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale nell'ambito dell'unità del Comune di Roma. Il Municipio si impegna a tutelare i diritti individuali come sanciti dalla Costituzione Italiana e nell'osservanza delle leggi attuative.
  2. L'ambito territoriale del Municipio è delimitato secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 693 dell'11 febbraio 1972, dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 3246 del 30 maggio 1972 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 17 gennaio 1985.

Articolo 2
(Funzioni del Municipio)

  1. Il Municipio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali ed ogni altra funzione conferitagli con deliberazione del Consiglio Comunale che indichi le risorse aggiuntive per farvi fronte. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di competenza del Municipio, sono ad esso assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, che sono gestite in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento.
  2. In particolare il Municipio gestisce:
    1. i servizi demografici;
    2. i servizi sociali e di assistenza sociale;
    3. i servizi scolastici ed educativi;
    4. le attività ed i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;
    5. le attività ed i servizi di manutenzione urbana, gestione del patrimonio comunale, disciplina dell'edilizia privata di interesse locale;
    6. le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;
    7. le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal regolamento del corpo di Polizia Municipale di Roma.
  3. Il Municipio promuove l'organizzazione delle attività sociali, abitative e produttive, anche mediante la regolamentazione dei tempi e degli orari, favorendo il trasporto collettivo a tutela della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
  4. L'attività amministrativa del Municipio è imporntata ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, semplicità, per il migliore soddisfacimento dell'interesse della collettività.
  5. Il Municipio:
    1. è dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto del Comune di Roma e organizza la propria attività in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
    2. organizza l'attività e promuove la valorizzazione del personale assegnato dal Comune di Roma, nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale; può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta Comunale.

CAPO II
(Organi del Municipio)

Articolo 3
(Organi del Municipio)

Sono organi del Municipio:

Articolo 4

(Il Consiglio Municipale)

  1. Il Consiglio Municipale determina l'indirizzo politico amministrativo del Municipio e controlla l'attuazione delle proprie deliberazioni.
    In particolare partecipa alla determinazione delle linee programmatiche dell'attività da svolgere per la tutela degli interessi della collettività approvandone i contenuti.
    A tal fine il Presidente e gli Assessori presentano annualmente un'apposita relazione al Consiglio.
  2. Il Consiglio Municipale:
    1. adotta il regolamento del Municipio;
    2. formula gli orientamenti e gli indirizzi per l'esercizio delle competenze municipali, sentito il Direttore del Municipio;
    3. delibera sulle materie contemplate nel Regolamento del Decentramento Amministrativo che non rientrino nelle competenze del presidente e dei Dirigenti del Municipio;
    4. esprime indirizzi e proposte su tutte le questioni di interesse municipale adottando apposite risoluzioni.
  3. Il Consiglio Municipale esprime il parere obbligatorio sugli atti riguardanti:
    1. le modifiche di disposizioni statutarie;
    2. i regolamenti comunali;
    3. il bilancio annuale e pluriennale;
    4. i piani territoriali e urbanistici generali e particolareggiati, gli strumenti urbanistici equipollenti, quali le convenzioni urbanistiche, i piani di recupero, i piani di settore monofunzionale, le varianti anche singole al P.R.G., i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, l'istituzione dei campi sosta per i nomadi che interessino il Municipio anche quando il procedimento richieda l'accordo o la consultazione fra il Comune di Roma ed altri Enti;
    5. le materie di cui all'art. 42 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, escluse le lettere h), i), l), m);
    6. i provvedimenti comunque concernenti l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni da parte del Municipio;
    7. gli indirizzi sui contratti di servizio che regolano i rapporti fra il Comune di Roma ed i soggetti gestori di servizi pubblici locali;
    8. i bandi che implicano trasformazioni del territorio;
    9. la programmazione riguardante il commercio in sede fissa su aree pubbliche e di pubblici esercizi;
    10. i provvedimenti di istituzione, modificazione, soppressione anche di una sola linea di trasporto pubblico di persone e merci, di servizi che interessino il territorio municipale, di servizi amministrativi sul territorio del Servizio Giardini, dell'AMA e della Polizia Municipale preventivamente comunicati dalle aziende interessate e dalla Polizia Municipale al Consiglio Municipale per acquisirne il parere obbligatorio.
  4. Il Consiglio Municipale, fino alla costituzione della città metropolitana di Roma, è composto dal Presidente del Municipio che lo presiede e da un numero di ventiquattro Consiglieri.
    A decorrere dalla costituzione della città metropolitana il Consiglio del Municipio - ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 27, c. 2, dello Statuto - è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri pari a quelli previsti per i Comuni con uguale popolazione.
    Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, secondo quanto disposto dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le disposizioni del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dello Statuto e dei Regolamenti comunali.
  5. Il Consiglio del Municipio è eletto contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato. Il Consiglio resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino alla elezione del nuovo Consiglio Municipale. Successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il l Consiglio Municipale si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 5
(Convocazione e sedute del Consiglio)

  1. Il Presidente del Municipio presiede e convoca il Consiglio del Municipio. Il Presidente d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, fissa il giorno e l'ora di apertura e di chiusura delle sedute, ne determina l'ordine del giorno e dei lavori, procede alle convocazioni. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente del Consiglio - eletto con le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale - ovvero, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere Anziano di cui al successivo comma 7.
  2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale fissato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
  3. Il Consiglio si riunisce altresì in via straordinaria, su convocazione del Presidente, quando lo richieda la Giunta Municipale, o almeno 1/5 dei Consiglieri Municipali, con la indicazione degli argomenti da trattare; in tali casi la riunione del Consiglio dovrà avere luogo entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui il Presidente avrà ricevuto la richiesta. Nel caso si richieda la presenza del Sindaco o degli Assessori preposti il Consiglio deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta. Per gravi ed urgenti necessità il Sindaco può richiedere che il Consiglio Municipale sia convocato e si riunisca in un termine prestabilito; in caso di inottemperanza il Sindaco provvede direttamente. In tali sedute non sono ammesse questioni pregiudiziali e/o sospensive e/o modifiche dell'ordine degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione ai sensi del presente comma non ha luogo quando gli argomenti da trattare sono stati inseriti all'ordine dei lavori di altra seduta già convocata e la cui riunione sia prevista entro il 20° giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta di convocazione.
  4. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Per la validità delle sedute è necessaria, in ogni caso, la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati accertata mediante appello nominale effettuato dal Segretario del Consiglio Municipale. Quando si sia accertato, mediante detto appello o nel corso della seduta, che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente rinvia l'appello che è effettuato dopo dieci minuti ovvero, ai fini di altro appello, sospende la seduta per lo stesso termine. La seduta è comunque dichiarata deserta, ovvero tolta, alla terza mancanza consecutiva del numero legale. Dopo l'appello, effettuato nei termini detti, il Consiglio si presume adunato in numero legale, salvo che prima di una votazione, sia diversamente accertato su richiesta, redatta per iscritto, di tre Consiglieri o di uno scrutatore.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Municipale sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il presente regolamento prescrivano una maggioranza speciale. In caso di parità tra voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata e può essere rimessa in votazione nel corso di un'altra seduta.
  6. Il regolamento del Municipio è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La stessa maggioranza è richiesta per apportare qualunque modifica al Regolamento Municipale. La denominazione e lo stemma del Municipio sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentita la Giunta Comunale.
  7. Quando la seduta è tolta ai sensi del precedente comma 4, il Consiglio, qualora non sia stata convocata altra seduta, si intende automaticamente convocato in seconda convocazione, nella giornata successiva non festiva o prefestiva, con lo stesso ordine dei lavori e alla medesima ora di convocazione del giorno in cui la seduta è stata tolta. Nel caso la seduta sia stata convocata anche per la successiva giornata, il Consiglio, all'ora già fissata, è riunito in seconda convocazione, preliminarmente per gli argomenti non trattati o di cui non si sia completato l'esame nella seduta andata deserta o tolta e, successivamente, per gli argomenti di prima convocazione.
  8. Del Consiglio convocato in seconda convocazione è data tempestiva comunicazione ai Gruppi consiliari.
  9. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine dei lavori quella che succede ad una precedente in cui non poté farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale verificata sia all'inizio sia in corso di seduta. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo Statuto.
  10. Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati ai Consiglieri nel luogo del domicilio indicato, almeno 3 giorni prima, per le convocazioni del Consiglio in seduta ordinaria ed almeno 24 ore prima per le sedute in via straordinaria, con la indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e con copia dei testi delle proposte eventualmente formulate. Entro i termini predetti gli avvisi di convocazione del Consiglio Municipale sono affissi all'albo municipale.
  11. Le sedute del Consiglio Municipale sono pubbliche, salvo quando gli argomenti trattati riguardano la valutazione di persone od altri dati che ai sensi di legge debbono rimanere riservati.
  12. Le funzioni di Segretario del Consiglio Municipale sono svolte dal Direttore del Municipio ed in caso di assenza o impedimento, da altro funzionario appositamente delegato. Il Segretario redige e cura la raccolta del verbale della riunione che reca i nomi degli intervenuti e degli assenti, i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta nonché i nomi degli astenuti.
  13. Prima di ogni seduta del Consiglio delegazioni di cittadini possono porre problemi all'attenzione dei Consiglieri per una durata complessiva di 30 minuti. A tale scopo le delegazioni debbono preavvertire con almeno 7 giorni di anticipo il Presidente, che provvederà a darne comunicazione ai Consiglieri.

Articolo 6
(Gruppi Consilari)

  1. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio Municipale ogni Consigliere è tenuto ad indicare al Presidente il Gruppo del quale intende far parte.
  2. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler far appartenere ad gruppo formano il Gruppo misto.
  3. I Consiglieri che entrano a far parte successivamente del Consiglio indicano al Presidente, entro tre giorni dalla convalida, a quale Gruppo intendono aderire.
  4. Ogni gruppo elegge al proprio interno un Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio tramite il Presidente del Municipio.
  5. Ai Gruppi Consiliari, per lo svolgimento delle loro funzioni, è assicurata una adeguata disponibilità di locali, fondi, attrezzature e personale.

Articolo 7
(Consiglieri Municipali)

  1. I Consiglieri Municipali entrano in carica all'atto della proclamazione, oppure nel caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  2. Nella prima seduta il Consiglio procede quale primo adempimento alla convalida dei Consiglieri verificando la inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Allo stesso adempimento si procede nei confronti dei Consiglieri entrati in carica per surrogazione o per l'esercizio della supplenza.
  3. I Consiglieri esercitano l'iniziativa in merito alle deliberazioni di competenza del Consiglio, possono presentare interrogazioni e interpellanze al Presidente o ad altri componenti della Giunta, mozioni, proposte di risoluzioni ed ordini del giorno su temi di interesse del Municipio.
  4. Com le modalità previste dalla legge e dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni i Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del Municipio, del Comune e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali, restando tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
  5. Ai Consiglieri Municipali, al presidente ed agli Assessori Municipali si applicano le disposizioni per la pubblicità delle condizioni reddituali e patrimoniali e delle spese elettorali previste dalla legge per i Consiglieri Comunali. Il deposito degli atti relativi alla situazione patrimoniale e alle spese suddette, ai fini della loro consultazione, avviene annualmente presso la Segreteria Consiglio del Municipio.
  6. Il Consigliere che per 10 sedute consecutive, non partecipa, senza darne giustificato motivo, ai lavori del Consiglio, decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Municipale, valutate le cause giustificative addotte da Consigliere interessato, con le modalità stabilite per i Consiglieri Comunali.
  7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, assunte immediatamente al protocollo secondo l'ordine di presentazione, debbono essere indirizzate al Consiglio Municipale. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
  8. Il Consiglio entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, allo scioglimento del Consiglio Municipale.
  9. Il seggio rimasto vacante per qualunque causa, anche se sopravvenuta, durante il periodo di carica del Consiglio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
  10. Nel caso di sospensione di un Consigliere, disposta ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Consiglio nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
  11. I Consiglieri hanno diritto a percepire nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Su richiesta del Consigliere interessato, purché ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, il gettone di presenza viene trasformato in una indennità di funzione. La misura del gettone di presenza e della indennità di funzione è determinata con deliberazioni del Consiglio Comunale, che disciplina la misura delle detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Articolo 8
(Consigliere Anziano)

  1. E' Consigliere Anziano il Consigliere individuato ai sensi dell'art. 40 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
  2. Il Consigliere Anziano, ove non sia stato eletto il Vice Presidente del Consiglio del Municipio, convoca e presiede il Consiglio in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente.

Articolo 9
(Consigliere Aggiunto)

  1. Con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale è eletto un Consigliere Aggiunto in rappresentanza degli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale, residenti o domiciliati nel territorio del Municipio, per ragioni di studio o di lavoro.
  2. Salvo quanto disposto dal successivo comma, il Consigliere Aggiunto gode delle stesse prerogative e degli stessi diritti previsti dal presente Regolamento a favore dei Consiglieri Municipali ed è tenuto agli stessi obblighi per questi previsti ad eccezione di quelli relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale.
  3. Il Consigliere Aggiunto non ha diritto di voto, non può sottoscrivere la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Municipio e non è computato ai fini del numero legale nè del numero dei presenti ai fini deliberativi. Non è, inoltre, computato ai fini del raggiungimento di qualsiasi maggioranza qualificata o quorum necessari per lo svolgimento di attività proprie del Consiglio e delle Commissioni cui appartiene.
  4. Al Consigliere Aggiunto eletto spetta un rimborso spese mensile forfetario il cui importo è stabilito, con apposito provvedimento, dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
  5. Lo scioglimento anticipato per qualunque causa del Consiglio determina la decadenza del Consigliere Aggiunto.
  6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme stabilite dal Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti nel Consiglio Comunale e nei Consigli dei Municipi, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 190 del 14 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10
(Deliberazioni ed esecutività)

  1. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive trascorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione mediante affissione contestuale all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio del Comune. In caso di urgenza il Consiglio può deliberare la immediata eseguibilità della deliberazione adottata, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  2. Le deliberazioni del Consiglio che non abbiano il contenuto di meri atti di indirizzo o che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata recano i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 11
(Ordine dei lavori e votazioni)

  1. Il Consiglio non può, di norma, discutere o deliberare su alcuna proposta o argomento che non siano iscritti all'ordine dei lavori. Per le proposte che abbiano per oggetto una manifestazione di intenti del Consiglio di fronte ad eventi che interessino il Municipio e non impegnino il bilancio municipale né modifichino il presente regolamento, non è necessaria la preventiva inserzione nell'ordine del giorno. La manifestazione di intenti, redatta in forma di mozione e sottoscritta da almeno tre Consiglieri, è sottoposta al Presidente. Il Presidente, riscontrata la volontà dei Presidenti dei Gruppi Consiliari di votare nella stessa seduta la proposta, ne dispone la votazione negli ultimi 30 minuti della seduta stessa.
  2. I Consiglieri che intendano parlare su un argomento iscritto all'ordine dei lavori debbono farne richiesta al Presidente che accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
  3. Se un Consigliere chiamato dal Presidente ad intervenire risulta assente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
  4. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per un massimo di 15 minuti, salvo termini diversi fissati dal presente regolamento.
  5. Prima dell'inizio della discussione ciascun Consigliere può fare richiesta scritta al Presidente di deroga al termine di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 45 minuti.
  6. Quando la richiesta di cui al precedente comma sia stata avanzata da un Presidente di Gruppo consiliare, il Presidente del Consiglio Municipale assegna a tale Gruppo un tempo complessivo non superiore a quarantacinque minuti per ciascun componente del Gruppo, che potrà essere ripartito tra i diversi oratori del Gruppo a discrezione del Gruppo medesimo. In tale circostanza la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi stabilisce le sedute supplementari o il prolungamento di orario delle sedute già previste al fine di rispettare il termine delle sette ore previste quale durata massima di una seduta. Le eventuali deroghe a tale termine sono possibili soltanto quando si discute su provvedimenti con scadenza di legge. Se un Consigliere del Gruppo che ha richiesto la deroga intende esprimere posizioni dissenzienti, il Presidente gli assegna un tempo non superiore a quarantacinque minuti, che si deduce dal tempo complessivo assegnato al Gruppo.
  7. Alla discussione generale disciplinata a norma del precedente comma non si applica il comma 12 del presente articolo.
  8. Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.
  9. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella discussione sullo stesso argomento; tuttavia il Presidente può concedere la parola per un massimo di 5 minuti al Consigliere già intervenuto, che chieda di precisare il proprio pensiero.
  10. Non è consentita l'interruzione del Consigliere durante la sua esposizione.
  11. Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento in discussione, continui a divagare.
  12. Prima che si inizi la discussione della proposta di deliberazione, il Presidente concede la parola, per non più di 15 minuti, al relatore nominato dal Presidente della competente Commissione Consiliare ed ai relatori eventualmente designati dai Gruppi di minoranza. Ha quindi diritto di intervenire, negli stessi limiti temporali, il Presidente o un Assessore a nome della Giunta. Il Presidente, raccolte le iscrizioni a parlare e dichiarate chiuse le medesime, concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione. Al termine della discussione il Presidente concede la parola, per non più di 10 minuti ciascuno, al Presidente o ad un Assessore ed ai relatori.
  13. Cinque Consiglieri possono in ogni momento richiedere per iscritto la chiusura anticipata della discussione, purché siano stati effettuati gli interventi dei relatori e ddel rappresentante della Giunta. In caso di opposizione il Presidente concede la parola ad un oratore contro e ad uno favorevole, per non più di 5 minuti ciascuno. Sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione, delibera il Consiglio.
  14. Gli emendamenti sono redatti per iscritto, firmati e presentati al presidente prima della chiusura della discussione generale.
  15. I sub emendamenti nella forma suindicata sono presentati al presidente prima che sia posto in votazione l'emendamento al quale si riferisce.
  16. Esaurita la discussione di carattere generale, il Consiglio procede all'esame ed alla votazione degli emendamenti a partire da quelli soppressivi, seguono quelli modificativi e quindi gli emendamenti aggiuntivi. I sub emendamenti sono esaminati e votati, secondo l'ordine suindicato, prima dell'emendamento cui si riferiscono.
  17. Il primo firmatario di ciascun emendamento o sub emendamento può illustrarlo per un massimo di dieci minuti ed ogni Consigliere può quindi intervenire per dichiarazione di voto della durata massima di 5 minuti.
  18. La rinuncia al proprio emendamento non impedisce ad un altro Consigliere di fare proprio l'emendamento e di continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.
  19. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti approvati.
  20. Prima della votazione finale hanno diritto di intervenire per un tempo massimo di 10 minuti, i relatori, il Presidente o un Assessore a nome della Giunta Municipale.
  21. Dichiarata aperta la votazione, non può essere concessa la parola ad alcuno.
  22. Il voto è, di norma, palese ed è espresso per alzata di mano, oppure mediante strumentazione elettronica. Le deliberazioni relative a valutazioni sulle persone, sono adottate a scrutinio segreto. Si procede alla votazione per appello nominale, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 5 Consiglieri. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente abbia dichiarata aperta la votazione. Se tutti i richiedenti non sono presenti in aula al momento del voto, la richiesta si intende ritirata.
  23. La votazione a scrutinio segreto avviene mediante schede. In tal caso il presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo il numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti ovvero il Presidente indica il significato del voto favorevole (sì) o contrario (no). I Consiglieri, su disposizione del presidente, depositano la propria scheda nell'urna. I nominativi eventualmente scritti in esubero nella scheda, si intendono come non scritti.
  24. Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne proclama l'esito con formula "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva". In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

Articolo 12
(Presentazione di interrogazioni e interpellanze)

  1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessino, anche e indirettamente, la vita e l'attività della comunità del Municipio.
  2. Interrogazioni ed interpellanze, rivolte al Presidente o ad altri componenti della Giunta, sono presentate per iscritto e senza motivazione presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che provvede, per gli adempimenti conseguenti, a trasmetterne copia alla Direzione.
  3. Il Presidente può disporre che interpellanze ed interrogazioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi siano trattate congiuntamente.

Articolo 13
(Contenuto delle interrogazioni)

  1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Presidente; se tale informazione sia esatta; se il Presidente o la Giunta del Municipio intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione Municipale.

Articolo 14
(Svolgimento delle interrogazioni)

  1. Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine dei lavori della prima seduta dopo la presentazione.
  2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni; in tal caso, le interrogazioni sono iscritte all'ordine dei lavori delle apposite sedute.
  3. Il Presidente - previa intesa con l'Assessore interessato - iscrive all'ordine dei lavori le interrogazioni da trattare in apertura di seduta. La trattazione in aula deve avvenire comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
  4. Il presidente e gli Assessori hanno facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante sia presente.
  5. L'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non sia presente in aula al momento della trattazione secondo l'iscrizione all'ordine dei lavori.
  6. L'interrogante può replicare, per non più di cinque minuti, soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto.
  7. Il Presidente e gli Assessori possono concordare con i presentatori che interrogazioni e interpellanze siano svolte nella Commissione competente per materia anziché in Consiglio Municipale. A tal fine ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio che provvede a trasmettere gli atti al presidente della Commissione. In tal caso la trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza avviene entro il termine di venti giorni dalla ricezione in Commissione.

Articolo 15
(Rinvio di interrogazioni alla seduta successiva)

  1. Trascora un'ora dall'inizio della seduta, salvo il caso di cui al secondo comma del precedente articolo 13, il Presidente rinvia ad una seduta successiva le interrogazioni iscritte all'ordine dei lavori che non siano state svolte, ritirate, rinviate o dichiarate decadute.

Articolo 16
(Interrogazioni urgenti)

  1. Se un Consigliere richiede che ad una sua interrogazione sia riconosciuto il carattere di urgenza, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può disporre che la interrogazione medesima sia iscritta all'ordine dei lavori della prima seduta utile, con priorità su ogni altra interrogazione.
  2. In presenza di più interrogazioni urgenti la priorità è determinata dall'ordine di presentazione.

Articolo 17
(Interrogazioni a risposta scritta)

  1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta orale o scritta. In questo ultimo caso entro venti giorni, il Presidente, od altro rappresentante della Giunta, trasmette la risposta scritta all'interrogante.
  2. La risposta scritta è altresì trasmessa alla segreteria del Consiglio perché sia inserita nel processo verbale della prima seduta utile.
  3. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta non vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio Municipale e non possono essere trattate in Commissione.

Articolo 18
(Interrogazioni a risposta immediata - Question-time)

  1. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, stabilisce in quali sedute, di norma una alla settimana, possano essere trattate, interrogazioni su questioni di indirizzo politico-amministrativo, raggruppate per materie omogenee, per le quali si chiede che la Giunta dia risposta immediata. al Presidente del Consiglio o di una Commissione o ad un membro del Consiglio di Presidenza.
  2. Qualora la prenotazione dell'intervento sia presentata per iscritto, con indicazione adeguatamente circostanziata dell'argomento, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta, la risposta dovrà essere fornita nella seduta stessa; contrariamente la risposta sarà fornita nella prima seduta utile successiva.

Articolo 19
(Contenuto e svolgimento delle interpellanze)

  1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente o ad altri componenti della Giunta circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta Municipale su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative della Giunta stessa.
  2. L'interpellante o il primo degli interpellanti nel caso che questi siano più d'uno, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Presidente o di altro rappresentante della Giunta, l'interpellante può replicare per non più di cinque minuti.
  3. Le interpellanze possono essere presentate nel corso della seduta del Consiglio. In tal caso verranno iscritte all'ordine dei lavori della seduta del Consiglio ordinario successivo.
  4. Più interpellanze inerenti medesimi argomenti, su disposizione del Presidente, possono essere riunite al fine della trattazione contestuale in Consiglio.

Articolo 20
(Contenuto, forma e discussione delle mozioni)

  1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consigiio Municipale per impegnare il Presidente e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza.
  2. La mozione è presentata in forma scritta da almeno tre Consiglieri o da un Presidente di Gruppo Consiliare, ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Municipale per la prima seduta utile e comunque entro quindici giorni dalla data di presentazione, compatibilmente con il periodo feriale del Consiglio.
  3. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone l'inserimento delle mozioni nell'ordine dei lavori del Consiglio. La Conferenza può altresì disporre che più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi siano discusse congiuntamente nella medesima seduta.

Articolo 21
(Scioglimento del Consiglio Municipale e cessazione dalla carica degli Organi)

  1. Il Consiglio Municipale viene sciolto dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti:
    1. quando, nonostante la diffida motivata, rivolta, su mandato del Consiglio Comunale, dal Sindaco al Consiglio Municipale, quest'ultimo prosegua in gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti
    2. quando si trovi nell'impossibilità di funzionare per:
      • dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio;
      • dimissioni o decadenza della maggioranza dei Consiglieri.
  2. Nel periodo intercorrente dallo scioglimento del Consiglio, al verificarsi delle ipotesi previste nel comma che precede, nonché in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri eletti, le funzioni del Consiglio Municipale e del Presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.
  3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Municipale, nelle ipotesi previste nel precedente comma 1, oppure in caso di sfiducia deliberata dal Consiglio Municipale nei confronti del Presidente, il Sindaco comunica al Prefetto la deliberazione di scioglimento del Consiglio Municipale o di approvazione della mozione di sfiducia. Il Prefetto provvederà a norma di legge ad indire le nuove elezioni. Il Consiglio Municipale rieletto dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.
  4. L'approvazione di una mozione di sfiducia approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Municipale, determina la cessazione dalla carica del presidente e della Giunta Municipale.
  5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Presidente, deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Municipale.
  6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente, la Giunta Municipale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Municipale.
  7. Le dimissioni del Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 6 che precede, trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio Municipale.

Articolo 22
(Rapporti con il Consiglio Comunale)

  1. Il Consiglio Municipale esercita con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale.
  2. Il Presidente del Municipio o un Assessore da questi delegato può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni Permanenti, con i diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti dall'art. 20 commi 2 e 3 dello Statuto del Comune .
  3. Il Consiglio Municipale può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco il quale è tenuto a rispondere entro sessanta giorni.
  4. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Municipio, sentita la Giunta Municipale, presenta al Consiglio Municipale un progetto di relazione sull'esercizio delle funzioni attribuite al Municipio e sui risultati raggiunti, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria. Il Presidente, entro il 31 luglio di ciascun anno, trasmette la relazione al Consiglio Comunale il testo approvato dal Consiglio Municipale.

Articolo 23
(Commissioni Consilari)

  1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, con funzioni istruttorie, referenti e di controllo dell'attività svolta dal Municipio sono costituite e nominate entro trenta giorni dall'insediamento, a scrutinio palese, dal Consiglio Municipale con apposito atto deliberativo, per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di competenza del Municipio. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti di ciascuna Commissione, le funzioni e la durata della Commissione.
  2. Ogni Commissione permanente, composta da un numero di Consiglieri tali da rispecchiare la composizione del Consiglio Municipale, elegge a scrutinio palese e con appello nominale il proprio Presidente ed il Vice Presidente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
  3. Ogni Consigliere non può far parte di più di tre Commissioni Permanenti.
  4. Ogni Consigliere può partecipare alle sedute di Commmissioni diverse da quelle di appartenenza, senza diritto di voto, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso Gruppo; nel qual caso egli partecipa, con pienezza di diritti, non solo alla discussione, ma anche alle votazioni.
  5. Per la validità delle sedute delle Commissioni è necessaria la presenza di quattro componenti della Commissione stessa. Le votazioni della Commissione sono valide con il quorum della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
  6. L'incarico di segretario della Commissione è affidato ad un funzionario del Municipio appartenente all'Ufficio competente nella materia affidata alla Commissione, il quale redige i verbali delle sedute e provvede alla relativa conservazione.
  7. Le Commissioni si riuniscono di norma nella sede Municipio. Per quanto concerne la pubblicità delle sedute delle Commissioni, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative alla pubblicità delle sedute del Consiglio Municipale.
  8. Ogni Commissione è convocata dal Presidente della Commissione con avviso da inviarsi ai componenti almeno due giorni prima della riunione, con la precisazione dell'ordine del giorno; tuttavia, in caso di motivata urgenza, è ammessa la convocazione entro il giorno precedente. La convocazione avviene altresì su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione stessa, oppure su richiesta dell'Assessore nella cui delega rientra la materia affidata alla Commissione.
  9. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei componenti della Commissione Speciale ed il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato, per non più di una volta, su richiesta motivata del Presidente della Commissione Speciale. Per il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili le norme relative alle Commissioni Permanenti.
  10. E' istituita la Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio del Municipio procede, con apposita disposizione, alla nomina di detta Commissione, presieduta da un Consigliere dell'Opposizione ed inoltre costituita da un Consigliere in rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare. La Commissione è nominata sulla base delle designazioni effettuate, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio, dai Presidenti dei Gruppi Consiliari che, in relazione al solo Presidente della Commissione e limitatamente ai Gruppi della Opposizione, effettuano una designazione comune.
  11. Ai fini dell'attribuzione della Presidenza della Commissione, i Gruppi appartenenti all'Opposizione sono individuati in base ai criteri indicati dall'art. 78 bis del Regolamento del Consiglio Comunale, intendendosi riferiti al Presidente del Municipio i richiami al Sindaco in detto articolo contenuti.
  12. La Commissione svolge, senza alcun termine di conclusione del mandato, funzioni di controllo e garanzia in materia di:
    1. diritto all'informazione e di accesso ai documenti amministrativi, anche esercitando apposita iniziativa deliberativa;
    2. pubblicazione nei siti informatici dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei criteri e delle modalità da essa stabiliti, dei provvedimenti adottati dal Municipio;
    3. attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio e verifica del rispetto degli impegni, in essi contenuti, al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Presidente del Municipio e della Giunta;
    4. sussistenza delle consizioni di effettiva conoscibilità di notizie e informazioni, ivi comprese quelle relative alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni all'ordine del giorno del Consiglio del Municipio, utili all'espletamento del mandato, con particolare riferimento all'accesso agli atti in possesso degli uffici del Municipio nonché - previa intesa del Presidente del Municipio con il Sindaco e nei limiti da questa consentiti - agli atti in possesso degli uffici comunali e delle aziente e degli enti dipendenti dal Comune;
    5. prerogative dei singoli Consiglieri in merito allo svolgimento delle attività di sindacato ispettivo disciplinate dal Regolamento ,del Consiglio Comunale, ivi compreso il rapporto con i componenti della Giunta chiamati a riferire in Commissione su questioni di interesse del Consiglio ovvero a fornire risposta ad interrogazioni, interpellanze e questioni di indirizzo;
    6. osservanza degli adempimenti stabiliti da disposizioni statutarie e regolamentari per l'esercizio dell'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio e della Giunta nonché previsti in relazione alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni da parte degli appartenenti alla comunità del Municipio;
    7. garanzie previste a favore dei Consiglieri per i casi di contestazione in ordine a questioni concernenti l'ineleggibilità e la incompatibilità con la carica elettiva ricoperta nonché per i casi che comportino la decadenza o la comminazione delle sanzioni mpreviste per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri.
  13. La Commissione riferisce al Consiglio Municipale - mediante presentazione, entro il mese di gennaio, di una apposita relazione - in merito all'attività svolta nel corso dell'anno precedente. Per motivate ed eccezionali esigenze il Presidente del Consiglio del Municipio può autorizzare la presentazione della relazione in un termine anticipato.
  14. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento della Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti.

Articolo 24
(Commissione delle elette)

  1. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Municipale, il Presidente convoca la Commissione delle Elette composta da tutte le Consigliere che fanno parte del Consiglio.
  2. La Commissione formula proposte e osservazioni su ogni argomento che possa avere attinenza con la condizione femminile, per il perseguimento di una politica di pari opportunità e promuove incontri pubblici su tematiche connesse con la condizione femminile.
  3. Al funzionamento della Commissione delle Elette si applicano in quanto compatibili le norme relative alle Commissioni Permanenti.

Articolo 25
(Nomine e designazioni)

  1. Le nomine e designazioni di spettanza del Municipio vengono effettuate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento del Decentramento Amministrativo in base alla competenza nella materia e in modo da assicurare una equilibrata presenza di uomini e di donne.

Articolo 26
(Il Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta il Municipio, convoca e presiede il Consiglio Municipale e la Giunta Municipale, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto<|--/A--> e dai Regolamenti nonché le funzioni delegategli dal Sindaco a norma dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000.
  2. Il Presidente del Municipio può affidare a Consigliere o Consiglieri del Municipio compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
  3. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta e comunque non oltre 45 giorni dalla elezione del Consiglio Municipale, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Municipale le linee programmatiche dettagliate dell'attività del Municipio, articolate secondo le funzioni principali proprie del Municipio e relative al mandato.
  4. Inoltre il Presidente:
    1. assume ogni iniziativa atta ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione municipale;
    2. propone al Sindaco il conferimento dell'incarico di direzione degli Uffici del Municipio nonché la relativa revoca;
    3. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici municipali impartendo le necessarie direttive al Direttore del Municipio;
    4. indice i referendum municipali.

Articolo 27
(La Giunta Municipale)

  1. La Giunta Municipale è composta dal Presidente del Municipio e da quattro Assessori.
  2. Il Presidente nomina i componenti della Giunta Municipale, tra i quali uno con funzioni di Vice-Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio Municipale nella prima seduta successiva alla nomina. Gli Assessori possono essere nominati anche fra soggetti diversi dai componenti del Consiglio Municipale, ferma restando l'incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale di Roma.
  3. Il Presidente può revocare uno o più Assessori. La revoca deve essere motivata e comunicata al Consiglio Municipale nella prima seduta utile.
  4. La Giunta Municipale collabora con il Presidente del Municipio nella attuazione degli indirizzi generali e delle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Municipale. La Giunta svolge altresì un ruolo propositivo nei confronti del Consiglio e di impulso della sua attività deliberativa.

CAPO III
(Partecipazione popolare e tutela dei diritti civici)

Articolo 28
(Partecipazione alla amministrazione)

  1. Il Municipio assicura la più ampia partecipazione dei cittadini residenti o operanti nel suo territorio, singoli o associati, alla amministrazione locale, attraverso:
    1. Assemblee promosse dal Consiglio Municipale su temi di interesse locale di particolare rilevanza; tali Assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate per consentire la più ampia partecipazione.
    2. Consulte permanenti con funzioni consultive sulle materie che in particolare il Consiglio Municipale ritiene opportuno approfondire con la elaborazione di indirizzi e soluzioni. Le Consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Municipale e sono costituite da rappresentanti di operatori, associazioni e utenti del settore di attività interessato. Nella prima riunione la Consulta, convocata e presieduta dal Presidente del Municipio o dall'Assessore Municipale appositamente delegato, procede all'elezione del Presidente tra i componenti. Il Presidente della Consulta convoca la Consulta con l'indicazione del tema da discutere con cadenza periodica, che sarà concordata con i componenti della Consulta stessa. La Consulta è convocata, altresì, su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Le riunioni delle Consulte sono pubbliche. I temi e le soluzioni approvati dalla Consulta sono esaminati dal l Consiglio Municipale nella prima seduta successiva e, comunque, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Articolo 29
(Associazioni di volontariato)

  1. Il Municipio riconosce le associazioni del volontariato e favorisce la loro collaborazione alle attività ed ai servizi pubblici nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comune.
  2. Con delibera del Consiglio Municipale viene disciplinata la consultazione periodica delle associazioni di volontariato iscritte all'Albo Municipale che ne facciano richiesta, anche attraverso l'organizzazione di forum, per il dibattito di temi specifici e per l'elaborazione di indirizzi generali.

Articolo 30
(Informazione e Ufficio relazioni con il pubblico)

  1. Il Municipio istituisce un Ufficio per le informazioni al pubblico e per le relazioni con il pubblico, con il compito di:
    1. facilitare l'accesso degli appartenenti alla comunità municipale alle informazioni ed ai servizi del Comune di Roma;
    2. dare attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa, al diritto di accesso e di partecipazione;
    3. sostenere lo sviluppo di forme di partecipazione civica per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita urbana;
    4. rilevare i bisogni ed il livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi erogati, anche attraverso la raccolta e la gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte dei cittadini;
    5. contribuire in collaborazione con gli altri Uffici, al coordinamento ed all'organizzazione dei flussi informativi all'interno della struttura del Municipio e verso i cittadini.
  2. L'Ufficio per le informazioni e relazioni con il Pubblico è posto alle dirette dipendenze del direttore del Municipio.
  3. Il Municipio promuove la diffusione di informazioni sull'attività deliberativa e propositiva degli organi municipali, attraverso adeguate forme quali giornali, mezzi audiovisivi, Internet.
  4. Il Consiglio del Municipio adotta, di norma annualmente, la "Carta dei servizi" finalizzata a favorire l'interazione tra i cittadini e le istituzioni preposte all'erogazione di servizi di pubblicà utilità nonché a garantire la qualità dei servizi stessi.

Articolo 31
(Iniziativa popolare)

  1. Possono esercitare il diritto di iniziativa popolare:
    1. i cittadini residenti nel territorio del Municipio;
    2. i cittadini non residenti titolari del diritto di elettorato attivo, che svolgono l'attività lavorativa prevalente nel territorio;
    3. gli studenti che hanno il diritto di elettorato attivo e che nel territorio svolgono l'attività di studio presso scuole od università;
    4. gli stranieri residenti nel territorio che abbiano compiuto 18 anni di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel territorio municipale.
  2. I cittadini possono esercitare l'iniziativa per la presentazione al Consiglio Municipale di un progetto di deliberazione, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1.000 firme, raccolte nei tre mesi precedenti il deposito del progetto, accompagnate da documentazione attestante l'appartenenza ad una delle suddette categorie.
  3. Per i cittadini residenti nel territorio è sufficiente l'attestazione dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, da cui risulti che sono in possesso dei requisiti per l'elezione del Consiglio del Municipio.
  4. Per i cittadini appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) è necessaria l'attestazione di iscrizione nell'apposito Albo istituito presso il Municipio, nel quale debbono registrarsi, tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno, tutti coloro che intendono esercitare i diritti connessi alla iniziativa popolare, nonché ai referendum consultivi.
  5. Il progetto regolarmente presentato viene discusso e deliberato dal Consiglio Municipale entro 60 giorni dal deposito.
  6. Uno o più rappresentanti fino ad un massimo di tre del comitato promotore - costituito da almeno 10 cittadini, la cui sottoscrizione dovrà essere autenticata a norma di legge, in possesso dei requisiti per eleggere il Consiglio del Municipio - del progetto di delibera di iniziativa popolare, hanno facoltà di illustrare il progetto alla Commissione consiliare competente.
  7. I soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo possono presentare interrogazioni e interpellanze al Presidente del Municipio, depositando il testo con non meno di 100 firme presso la segreteria del Consiglio. Il Presidente risponde entro 40 giorni per iscritto e ne dà comunicazione al Consiglio.
  8. I cittadini singolarmente o riuniti in associazioni, possono presentare petizioni scritte al Consiglio e al Presidente, che verranno esaminate dalla Commissione Consiliare competente che esprimerà un parere in merito.

Articolo 32
(Referendum)

  1. Il Consiglio Municipale con deliberazione che abbia conseguito il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi su atti di propria competenza nel rispetto della normativa in materia.
  2. I cittadini di cui al comma 1 del precedente articolo esercitano l'iniziativa dei referendum popolari su materie di competenza del Consiglio municipale, mediante una richiesta recante non meno di 1.500 sottoscrizioni raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.
  3. La richiesta di referendum accompagnata da non meno di 100 sottoscrizioni è presentata per il giudizio di ammissibilità ad un organo collegiale nominato dal Consiglio Municipale e composto da quattro professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico e dal Direttore del Municipio. L'organo medesimo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni della richiesta di referendum. Il giudizio di ammissibilità deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di referendum dall'organo collegiale suindicato.
  4. In caso di giudizio positivo sulla ammissibilità del referendum e sulla validità delle sottoscrizioni relative, il Presidente del Municipio, entro i dieci giorni successivi emette ordinanza con la quale fissa la data delle operazioni di voto per il referendum, che potrà aver luogo nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
  5. Il Municipio assicura la massima informazione sull'avvenuta indizione del referendum e sulle modalità di svolgimento.
  6. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare, è effettuata in una sola giornata presso i locali del Municipio.
  7. Se prima dello svolgimento del referendum, il Consiglio Municipale delibera sullo stesso oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha luogo.
  8. Quando abbia partecipato al voto almeno il 50%+1 degli aventi diritto ed i voti favorevoli al quesito referendario siano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, sottopone al Consiglio Municipale la deliberazione conseguente.
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dallo Statuto.

Articolo 33
(Associazioni di quartiere)

  1. E' istituito l'albo delle associazioni di quartiere del Municipio, tenuto presso la segreteria del Consiglio.
  2. Sono inserite nell'albo, su domanda, le associazioni legalmente riconosciute, nonché le associazioni non riconosciute purché sia indicato il rappresentante e la domanda sia sottoscritta da almeno cento associati.
  3. Il Presidente del Municipio e i Presidenti delle Commissioni possono invitare i rappresentanti delle associazioni ad assistere ai lavori del Consiglio o delle Commissioni riguardanti i temi di specifico interesse per il territorio municipale.

CAPO IV
(Ordinamento degli uffici)

Articolo 34
(Principi generali)

  1. L'organizzazione degli uffici del Municipio è improntata a criteri di funzionalità, con obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità ed è finalizzata ad assicurare l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza della attività amministrativa per il soddisfacimento dell esigenze della collettività, con particolare riferimento alle fasce della popolazione più svantaggiate e più deboli.
  2. Il Municipio provvede, in relazione alle risorse umane assegnate, all'organizzazione e alla gestione del personale; assicura l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate nel territorio del Municipio dai gestori dei servizi locali.
  3. Il Municipio promuove ed attua il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.
  4. La struttura municipale è articolata secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio Municipale, in conformità alla legge ed ai regolamenti comunali.

Articolo 35
(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

  1. Gli uffici municipali sono organizzati in conformità a quanto previsto nel "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici Circoscrizionali del Comune di Roma". Per quanto da esso non espressamente previsto, trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni di cui al "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Roma".

Norme transitorie e finali

  1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento il Consiglio del Municipio stabilisce, con apposita deliberazione, la denominazione e lo stemma del Municipio.
  2. Per quanto da esso non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 267/00, Statuto e Regolamento del Decentramento Amministrativo.
  3. In fase di prima applicazione dell'art. 23 il Presidente del Consiglio Municipale procede, con propria disposizione, alla nomina della Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia, senza alcun termine di conclusione di mandato, sulla base delle indicazioni e designazioni della Conferenza dei Capigruppo.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Municipale nella seduta del 14 gennaio 2002.


E' disponibile anche il precedente Regolamento della IX Circoscrizione.

Per commenti e osservazioni potete contattarci via e-mail c/o:
comitato@caffarella.it

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